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Sez. 2, Sentenza n. 15078 del 14/03/2007 Cc. (dep. 13/04/2007) Rv. 236467 - 01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Sottoscrizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria - Novella con D.L. n. 144 del 2005 conv. con modif. in L. n. 155 del 2005 - Esercizio dell'azione penale antecedente la novella - Dichiarazione di nullità della citazione - Abnormità.
Stato
decisa il 2007-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236467-01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO

È abnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il giudice di pace dichiara la nullità della citazione a giudizio perché sottoscritta da un ufficiale di polizia giudiziaria, benché l'esercizio dell'azione penale, che si individua nell'atto con cui il pubblico ministero formula l'imputazione ed autorizza la citazione, abbia preceduto l'entrata in vigore della novella normativa che ha riservato la citazione a giudizio al pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/07/2005 num. 144 art. 17 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)