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Sez. 1, Sentenza n. 482 del 27/02/1963 (Rv. 260639 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE E CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - NOZIONI O DIFFERENTI EFFETTI.*
Stato
decisa il 1963-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260639-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE E CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - NOZIONI O DIFFERENTI EFFETTI.*

Nel contratto per persona da nominare, i rapporti tra il dichiarante e la persona da nominare corrono secondo le regole della rappresentanza, mancando soltanto, del fenomeno rappresentativo, la designazione nominativa del rappresentato, la quale, pertanto, puo sopravvenire in un momento successivo, perche gia radicata nel negozio in virtu della riserva di nomina, dando cosi luogo ad un contratto che produce i suoi effetti direttamente ed esclusivamente tra l'altro contraente ed il soggetto designato, si da doversi considerare concluso in nome di quest'ultimo. Nel contratto a favore di terzi, invece, lo stipulante agisce in nome proprio, assumendo e conservando, anche dopo l'accettazione del beneficiato, la veste di soggetto del rapporto. (V 1807-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)