Sez. 2, Sentenza n. 3115 del 17/03/1995 (Rv. 491240 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE | Contratto per persona da nominare - Nozioni rispettive.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE
Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è dato dal subentrare nel contratto di un terzo - per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione - che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall'originario stipulante; nel contratto a favore di terzo, invece, gli effetti si producono a favore sia dello stipulante che del terzo, il quale ultimo non acquista mai veste di parte contrattuale, né in senso formale né in senso sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)