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Sez. U, Sentenza n. 1289 del 09/04/1975 (Rv. 374787 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - ORDINANZE - RENDIMENTO DEI CONTI - SOPRAVANZO - ORDINANZA DI PAGAMENTO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374787-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - ORDINANZE - RENDIMENTO DEI CONTI - SOPRAVANZO - ORDINANZA DI PAGAMENTO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nel procedimento di rendimento dei conti l'ordinanza con la quale il giudice istruttore dispone il pagamento del sopravanzo che risulta dalla discussione del conto non ha contenuto decisorio e non e impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art 111 cost, in quanto il giudice non compie altra attivita se non quella di controllare la legalita del procedimento e certificare l'accordo raggiunto dalle parti, sanzionandone l'esecutivita, con un provvedimento formalmente monitorio, ma sostanzialmente riproduttivo di quell'accordo che si sarebbe potuto perfezionare anche in Sede stragiudiziale senza apprezzabili differenze sul piano degli effetti giuridici sostanziali. La situazione non muta quando l'accettazione del conto non sia totale, ma solamente parziale, poiche anche in tal caso la materia del contendere viene meno per la parte accettata, dal momento che la fase contenziosa non riguarda il saldo attivo risultante dal conto, ma solo la maggior somma pretesa dal creditore e contestata dal debitore.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 109, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)