Sez. 1, Sentenza n. 5075 del 14/11/1989 (Rv. 464331 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - POTERE DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI ORDINARE CON PROVVEDIMENTO NON IMPUGNABILE IL PAGAMENTO DI SOMME - PRESUPPOSTI - MANCANZA - INESISTENZA DELL'ORDINE DEL G.I. - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - "ACTIO NULLITATIS" - PROPONIBILITÀ.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - POTERE DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI ORDINARE CON PROVVEDIMENTO NON IMPUGNABILE IL PAGAMENTO DI SOMME - PRESUPPOSTI - MANCANZA - INESISTENZA DELL'ORDINE DEL G.I. - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - "ACTIO NULLITATIS" - PROPONIBILITÀ.*
Nel giudizio di rendiconto (nella specie, promosso dal socio di una società di fatto nei confronti di altri soci-amministratori), il potere del giudice istruttore di ordinare, con provvedimento non impugnabile, il pagamento di somme, ai sensi degli artt. 263, secondo comma e 264 terzo comma cod. proc. civ., postula che il conto sia stato presentato e che non vi sia contestazione sulla debenza di quelle somme. In Mancanza di tali presupposti, come nel caso in cui sia stata prodotta una documentazione priva dei caratteri del conto in senso tecnico e si discuta tra le parti circa l'avvenuta "solutio" dei debiti fatti valere in causa, il suddetto ordine deve ritenersi emesso in radicale carenza di potere e così affetto da giuridica inesistenza e, quindi, non impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, per difetto di decisorietà, bensì denunciabile da ogni interessato soltanto con "actio nullitatis". (V 2258/84, mass n 434294; (V 1289/75, mass n 374787).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)