Sez. 3, Sentenza n. 3057 del 26/08/1976 (Rv. 381831 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI - FATTURE ACCETTATE - VALORE PROBATORIO - PREZZO DELLE MERCI - ESTENSIONE - LIMITI - NEI CONFRONTI DEL TERZO ACCOLLANTE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI - FATTURE ACCETTATE - VALORE PROBATORIO - PREZZO DELLE MERCI - ESTENSIONE - LIMITI - NEI CONFRONTI DEL TERZO ACCOLLANTE.*
A norma degli artt 2709 e 2214 cod civ, le fatture accettate fanno piena prova fra le parti, non solo della identificazione della merce dedotta in contratto, ma anche di tutti gli elementi subiettivi ed oggettivi di questo, compreso l'importo del prezzo dovuto. Tale efficacia probatoria non si esplica, pero, nei confronti del terzo, che l'attore-creditore afferma essersi accollato l'Obbligo di pagare il prezzo. (V 4042/68, mass n 337660; (V 2872/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2709
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)