Sez. 3, Sentenza n. 6190 del 26/11/1979 (Rv. 402911 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI - EFFICACIA PROBATORIA TRA LE PARTI - CONDIZIONI - NEI CONFRONTI DEI TERZI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI - EFFICACIA PROBATORIA TRA LE PARTI - CONDIZIONI - NEI CONFRONTI DEI TERZI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La fattura costituisce piena prova fra le parti del relativo contratto in conseguenza della sua accettazione da parte del destinatario, ma non puo costituire fonte di prova documentale di diritti ed obblighi di terzi estranei al rapporto contrattuale sottostante; tuttavia anche nei confronti di costoro essa ha piena efficacia probatoria in ordine al preesistente contratto ed ai suoi elementi oggettivi e soggettivi quando abbia data certa ai sensi dell'art 2704 cod civ. (V 534/78, mass n 389839; (V 4580/76, mass n 383323; (V 3057/76, mass n 381831; (V 1385/74, mass n 369466).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)