Sez. 1, Sentenza n. 10386 del 25/09/1984 Ud. (dep. 20/11/1984) Rv. 166792 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - SOGGETTO PSICOPATICO - DEVIAZIONE DEL CARATTERE - INCIDENZA SULLA IMPUTABILITÀ - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - SOGGETTO PSICOPATICO - DEVIAZIONE DEL CARATTERE - INCIDENZA SULLA IMPUTABILITÀ - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Sebbene nella valutazione del comportamento di una personalità psicopatica sia necessaria una indagine specifica per accertare quanta parte le deviazioni del carattere, non qualificabili come malattia, abbiano avuto nel procedimento di Determinazione e di attuazione della condotta criminosa, tuttavia l'accertata ininfluenza di dette deviazioni su quel procedimento ne esclude la dipendenza eziologica e, di conseguenza, la necessità della valutazione ai fini dell'imputabilità. Così come, se l'indagine psichiatrica consenta l'affermazione della possibilità che quella condotta possa dirsi comunque influenzata dalla tara caratteriale accertata a carico dell'agente, è doveroso determinare l'incidenza di quella tara (deviazione) sul prodursi della condotta incriminata, escludendone la Rilevanza sulla capacità di intendere e di volere se la diminuzione di questa, per effetto della misura di quell'incidenza, è risultata modesta e comunque, come indicato dal legislatore, "non grande". (Conf mass n 165312).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)