Sez. 1, Sentenza n. 6623 del 15/06/1984 Ud. (dep. 14/07/1984) Rv. 165312 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - ANOMALIE DELLA PERSONALITÀ E NEVROSI DEL CARATTERE - INCIDENZA SULLA IMPUTABILITÀ - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - ANOMALIE DELLA PERSONALITÀ E NEVROSI DEL CARATTERE - INCIDENZA SULLA IMPUTABILITÀ - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Le deviazioni del carattere e del sentimento possono elevarsi a causa che incide sulla imputabilità solo quando su di essa si innesti e si sovrapponga uno stato patologico che alteri anche la capacità di intendere o di volere; quindi le anomalie, sia pure costituzionali, del carattere o dell'affettività, le nevrosi del carattere, e cioè le cosiddette personalità psicopatiche, non determinano una infermità di mente, salvo i casi in cui, per la loro gravità cagionano un vero e proprio stato patologico, uno squilibrio mentale incidente sulla capacità di intendere o di volere. (Conf mass n 161312; (Conf mass n 161523).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)