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Sez. U, Sentenza n. 23217 del 14/10/2013 (Rv. 627735 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Stato
decisa il 2013-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627735-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Proposti, con il medesimo atto, il ricorso per cassazione ed il regolamento di giurisdizione avverso le statuizioni contenute nel decreto del tribunale che, affermata la propria giurisdizione, rispettivamente, dichiari inammissibile la domanda di concordato preventivo formulata da una società con sede trasferita all'estero e, contestualmente, disponga il prosieguo del procedimento prefallimentare, è inammissibile il primo, qualora sia stato pronunciato il fallimento di detta società, perché le eventuali doglianze riguardanti la decisione reiettiva dell'istanza concordataria possono trovare spazio solo nell'ambito del reclamo, innanzi alla corte di appello, contro la sentenza dichiarativa di fallimento; e parimenti lo è il secondo, stante la valenza di vera e propria pronuncia sulla giurisdizione da attribuirsi alla corrispondente affermazione contenuta nel suddetto decreto, atteso che il menzionato regolamento è consentito solo nel caso in cui il giudizio di merito sia pendente e prima che in esso sia stata emessa una qualsiasi decisione, anche soltanto riferita alla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)