Sez. U, Ordinanza n. 22382 del 27/10/2011 (Rv. 619054 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Decisione attinente alla giurisdizione avente natura di sentenza - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Fattispecie relativa a decisione sulla giurisdizione resa in giudizio di conto dinanzi a sezione regionale della Corte dei conti.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il regolamento preventivo di giurisdizione non può essere richiesto dopo che sia stata resa una decisione idonea a definire il giudizio, come quella attinente alla giurisdizione o ad altra questione pregiudiziale o preliminare, preclusiva o meno dell'ulteriore corso del giudizio nel grado. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il regolamento proposto ex art. 41 cod. proc. civ. in un giudizio per resa del conto dinanzi alla Corte dei conti, sezione regionale, dopo che tale giudice, nel contraddittorio della parte e decidendo sulla questione di giurisdizione da essa sollevata, si era pronunciato in modo espresso su di essa, in motivazione e in dispositivo, con provvedimento, sottoscritto da presidente e relatore, avente natura di sentenza ex art. 279 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 39 CORTE COST., Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 40 CORTE COST., Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 45, Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)