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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19047 del 28/09/2016 (Rv. 642129 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Esposizione del fatto - Espressa qualificazione in tal senso di parte del ricorso - Inidoneità della stessa a soddisfare il requisito ex art. 366, co. 1, n. 3), c.p.c. - Possibilità di ricostruirlo alla luce dei motivi di ricorso - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642129-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione con la quale il ricorrente qualifichi espressamente una parte del ricorso come sede destinata all'esposizione del fatto esclude la possibilità di supplire ad eventuali sue carenze sulla base della illustrazione dei motivi, in quanto siffatta dichiarazione esprime l'intenzione che il requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c. debba ivi desumersi, in conformità coi principi della relatività della idoneità delle forme al raggiungimento dello scopo e di autoresponsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)