Sez. 3 - , Ordinanza n. 5640 del 09/03/2018 (Rv. 648290 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Esposizione del fatto - Espressa qualificazione in tal senso di parte del ricorso - Indicazione dei presupposti di fatto senza le ragioni di diritto - Insufficienza - Carenza del requisito ex art. 366, co. 1, n. 3), c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione con la quale il ricorrente qualifichi espressamente una parte del ricorso come sede destinata all'esposizione del fatto e nella quale, pur indicando i fatti storici che hanno occasionato la controversia, ometta di individuare le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda è stata introdotta, non assolve al requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)