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Sez. 2, Sentenza n. 28 del 08/01/1964 (Rv. 300041 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DELIBERAZIONE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - RELATORE ED ESTENSORE - SOSTITUZIONE - POTERE DEL PRESIDENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1964-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300041-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DELIBERAZIONE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - RELATORE ED ESTENSORE - SOSTITUZIONE - POTERE DEL PRESIDENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*

Il Presidente di un collegio giudicante ha sempre la facolta di sostituire al relatore designato se stesso o altro giudice senza con cio violare le norme che attengono alla regolare Costituzione del giudice (art.158 cod.proc.civ) e alla decisione della causa (art.276 stesso cod.) e senza che abbia neppure l'Obbligo di motivare specificamente sulla necessita ed opportunita della sostituzione, dovendosi ritenere impliciti o l'impedimento del giudice sostituito o altra esigenza di servizio. (V 3562/54; 107/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)