Sez. L, Sentenza n. 1971 del 07/04/1981 (Rv. 412662 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE ALLA SEZIONE LAVORO DI MAGISTRATI DI ALTRE SEZIONI DISPOSTA OCCASIONALMENTE DAL CAPO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO - LEGITTIMITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE ALLA SEZIONE LAVORO DI MAGISTRATI DI ALTRE SEZIONI DISPOSTA OCCASIONALMENTE DAL CAPO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO - LEGITTIMITA.*
La nuova disciplina del rito del lavoro, mentre vieta di distogliere i magistrati delle Sezioni lavoro dalla trattazione delle cause relative con il conferimento di altri incarichi, non esclude affatto che a dette Sezioni possano essere occasionalmente destinati altri magistrati da parte del capo dell'ufficio giudiziario; tale assegnazione puo risultare anche per implicito, costituendo espressione di un potere discrezionale e non vincolato all'osservanza di forme particolari. (V 28/64, mass n 300041; (V 107/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)