Sez. 2, Sentenza n. 3509 del 05/12/1972 (Rv. 361442 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - APPARTENENZA AL DATORE DI LAVORO - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - COMPENSO.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - APPARTENENZA AL DATORE DI LAVORO - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - COMPENSO.*
Ai sensi dell'art 23 del RD 29 giugno 1939 n 1127 i diritti di invenzione industriale attuata nell'esecuzione o nell'adempimento di un rapporto di lavoro appartengono in ogni caso al datore di lavoro mentre il lavoratore ha soltanto il diritto ad esserne riconosciuto autore ed, inoltre, ad un equo premio nel caso in cui per quella attivita inventiva non sia stata stabilita una retribuzione.*
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 23, Cod. Civ. art. 2590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)