diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3661 del 08/08/1989 (Rv. 463613 - 01)

URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - SANZIONI PECUNIARIE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DI SANZIONE RESO EX ART. 51 LEGGE REG. SIC. N. 71 DEL 1978 - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO EX ART. 16 LEGGE N. 10 DEL 1977 - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463613-01

URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - SANZIONI PECUNIARIE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DI SANZIONE RESO EX ART. 51 LEGGE REG. SIC. N. 71 DEL 1978 - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO EX ART. 16 LEGGE N. 10 DEL 1977 - SUSSISTENZA.*

L'opposizione avverso il provvedimento irrogativo di sanzione pecuniaria per abusiva lottizzazione, che sia reso dal sindaco ai sensi dell'art. 51 della legge della regione Sicilia 27 dicembre 1978 n. 71, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, considerando che tale norma, non derogata (nè derogabile) dalla disciplina regionale, ed altresì operante pure dopo l'entrata in vigore delle leggi 24 novembre 1981 n. 689 (sulle sanzioni amministrative) e 28 febbraio 1985 n. 47 (legge-quadro in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia), riguarda anche le controversie in tema di pene pecuniarie per non autorizzate trasformazioni del territorio (indipendentemente dal loro carattere alternativo con misure ripristinatorie, ovvero dalla loro funzione meramente afflittiva). (V 4496/88, mass n 459448).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge Reg. Sicilia 27/12/1978 num. 71 art. 51 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)