Sez. U, Sentenza n. 4496 del 07/07/1988 (Rv. 459448 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER INFRAZIONI ALLE NORME URBANISTICO - EDILIZIE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SOPRAVVIVENZA DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER INFRAZIONI ALLE NORME URBANISTICO - EDILIZIE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SOPRAVVIVENZA DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
L'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, il quale devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie inerenti alle sanzioni irrogate dal sindaco per infrazioni alle norme urbanistico-edilizie (e, quindi, anche ai provvedimenti prodromici all'applicazione delle sanzioni, come gli Atti di accertamento delle infrazioni), configura norma speciale, e, come tale, pur con riguardo alle sanzioni pecuniarie, resta applicabile nonostante la sopravvenienza della nuova disciplina generale delle sanzioni pecuniarie amministrative, introdotta dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, in forza dell'espressa salvezza contenuta nell'art. 12 di quest'ultima legge. (V 4831/80, mass n 408657).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)