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Sez. 3, Sentenza n. 6795 del 05/05/2003 (Rv. 562631 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Banca esercente servizio di tesoreria per conto di un Comune - Credito della banca nei confronti di soggetto debitore del Comune - Pignoramento del credito - Forme - Pignoramento presso terzi - Necessità - Pignoramento a mani proprie - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562631-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

In tema di espropriazione forzata presso terzi, qualora una banca che eserciti il servizio di tesoria per conto di un Comune proceda al pignoramento di un credito vantato dal proprio debitore nei confronti di detto ente, che faccia parte del patrimonio indisponibile di quest'ultimo, deve osservare le forme del pignoramento presso terzi, dovendo la dichiarazione di cui all'art. 547, cod. proc. civ., essere resa dal tesoriere, poiché sussiste per i crediti indisponibili una scissione tra "debitor debitoris" e soggetto tenuto a rendere siffatta dichiarazione, restando quindi esclusa l'ammissibilità del pignoramento a mani proprie ex art. 513, quarto comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)