diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6957 del 22/05/2001 (Rv. 546871 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - IN GENERE | Beni mobili di persona giuridica in detenzione presso terzi, ma nell'immediata disponibilità dell'ente proprietario - Forma del pignoramento presso il debitore e non presso terzi - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546871-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata di beni mobili, possono essere sottoposte a pignoramento, nelle forme dell'espropriazione presso terzi, i crediti del debitore e le cose di sua proprietà che sono in possesso di terzi e delle quali non possa direttamente disporre; nel caso, invece, si tratti di cose che si trovino in luoghi non appartenenti al debitore ma delle quali questi possa direttamente disporre, la forma del pignoramento deve essere quella prevista dall'art. 513, comma terzo, cod proc. civ.. Pertanto, in caso di beni costituenti il patrimonio di una persona giuridica, la quale li possiede per il tramite necessario dei suoi organi rappresentativi persone fisiche, che li detengono per conto e nell'interesse dell'ente, la disponibilità esclusiva, richiesta dall'art. 513 cit. resta alla persona giuridica; conseguentemente il pignoramento in danno di quest'ultima deve seguire la forma dell'espropriazione mobiliare presso il debitore e non quella dell'espropriazione presso terzi prevista dall'art 543, primo comma, cod. cit..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)