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Sez. U, Sentenza n. 5276 del 11/10/1979 (Rv. 401869 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1979-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401869-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

L'associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra (anmig) era ente di diritto pubblico - con la conseguente soggezione dei rapporti d'impiego alla giurisdizione amministrativa - sia perche la legge 20 marzo 1975 n 70 l'ha inclusa nell'elenco degli enti pubblici sottratti alla soppressione ivi stabilita, sia perche il DPR 23 dicembre 1978 (in gu 3 marzo 1979, n 62), con il disporre che essa 'continua a sussistere come ente morale, perdendo la personalita giuridica di diritto pubblico ed assumendo la personalita di diritto privatò, ha confermato per il passato la sua natura pubblica. (contra 701/75, mass n 374035; (contra 3812/74, mass n 372342; (contra 88/56).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST., DPR 23/12/1978

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)