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Sez. U, Sentenza n. 146 del 08/01/1981 (Rv. 410543 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I SUOI DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1981-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410543-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I SUOI DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

Alla stregua della qualificazione meramente dichiarativa insita nell'inclusione nell'elenco degli enti pubblici sottratti alla soppressione, secondo la disciplina della legge 20 marzo 1975 n 70, va riconosciuta all'associazione nazionale per le famiglie dei caduti e dispersi in guerra la personalita giuridica di diritto pubblico - con la conseguente soggezione di rapporti d'impiego alla giurisdizione amministrativa - fino alla data della sua trasformazione in ente di diritto privato che disposta con DPR 31 marzo 1979, su parere della commissione prevista dall'art 113 del DPR 24 luglio 1977 n 616, ha confermato la sua pregressa natura pubblica. (V 5276/79, mass n 401869).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 70 art. 1, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 2, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)