Sez. 1, Sentenza n. 10028 del 05/02/2004 Cc. (dep. 03/03/2004) Rv. 227122 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - RIABILITAZIONE | Riabilitazione da sentenza di applicazione della pena su richiesta - Competenza del tribunale di sorveglianza - Esclusione - Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - RIABILITAZIONE
In tema di riabilitazione da sentenza di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento") è competente a decidere sulla relativa istanza il giudice dell'esecuzione e non il tribunale di sorveglianza, la cui competenza è stabilita dall'art. 683 cod. proc. pen. solo con riguardo alla riabilitazione da precedenti "condanne", mentre l'applicazione della pena su richiesta costituisce una pronuncia "sui generis", che non può contenere dichiarazione di colpevolezza né indicazione di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 683, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 683
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)