Sez. 3, Sentenza n. 15874 del 04/04/2025 Ud. (dep. 24/04/2025) Rv. 287898-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Appello del pubblico ministero avverso sentenza di proscioglimento - Omessa indicazione dei dichiaranti - Inammissibilità - Esclusione - Art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Contenuto.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In tema di appello, l'omessa indicazione dei dichiaranti da esaminare nel giudizio di secondo grado non costituisce causa di inammissibilità del gravame del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, in quanto il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non disciplina le modalità dell'impugnazione, ma fissa una regola processuale che dev'essere osservata dal giudice di secondo grado nel caso di ribaltamento di sentenza assolutoria in base a un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle prove dichiarative.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)