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Sez. U, Sentenza n. 4954 del 12/03/2015 (Rv. 634508 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Custodia cautelare - Ritardo nella scarcerazione - Illecito disciplinare - Successiva irrogazione all'indagato di una pena detentiva di durata superiore al pregiudizio sofferto - Incidenza sull'ingiustizia del danno - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634508-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare riguardante magistrati, il "danno ingiusto" arrecato ad una delle parti dall'incolpato in violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 1 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, idoneo ad integrare la fattispecie normativa di cui al successivo art. 2, comma 1, lett. a), non viene meno allorquando l'imputato, illegittimamente privato della libertà personale a seguito di una permanenza in custodia cautelare oltre i limiti temporali previsti dalla legge, sia successivamente condannato ad una pena detentiva di durata superiore alla misura preventiva sofferta. Invero, da un lato, l'attuale assetto dei valori costituzionali implica che la condanna successiva non compensa il danno alla libertà personale subito dall'indagato, tenuto conto della non identità dei beni giuridici tutelati, mentre, dall'altro, il danno si determina nel momento (e per tutto il tempo) in cui vengono superati i limiti massimi di custodia cautelare fissati dalla legge e non può poi estinguersi, a distanza di tempo, per il solo fatto (comunque incerto sia nel "se" che nel "quando") del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A, Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)