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Sez. U - , Sentenza n. 8896 del 06/04/2017 (Rv. 643776 - 02)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Ritardata scarcerazione di un detenuto – Illecito ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 – Irrogazione di una pena di durata superiore alla custodia in carcere illegittimamente presofferta – Rilevanza ai fini dell’applicazione dell’esimente della “scarsa rilevanza del fatto” – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643776-02

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

In relazione all’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, commesso dal magistrato che – con violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – ometta di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata della misura cautelare personale della custodia in carcere, la circostanza che l’imputato risulti destinatario, a conclusione del giudizio, di una pena detentiva di durata superiore alla custodia cautelare illegittimamente presofferta, non può essere apprezzata ai fini del riconoscimento dell’esimente costituita dalla scarsa rilevanza del fatto, prevista dall’art. 3-bis del medesimo d.lgs. n. 109 del 2006, non venendo meno neppure in tale ipotesi il danno ingiusto subito dall’imputato e consistente nella lesione del diritto, costituzionalmente garantitogli, a non subire limitazioni della libertà personale, prima dell’accertamento della propria responsabilità, se non nei limiti stabiliti dalla legge.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 4, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)