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Sez. 1, Sentenza n. 1966 del 26/02/1994 (Rv. 485482 - 01)

Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Aumento del sesto, offerta dopo l'incanto | Cauzione in misura inferiore al decimo del prezzo proposto - Prestazione - Conseguenze - Inefficacia dell'offerta - Configurabilità - Errore di calcolo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485482-01

Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Aumento del sesto, offerta dopo l'incanto

In tema di espropriazione immobiliare, nel caso di offerta in aumento del sesto dopo l'incanto (art. 584 cod. proc. civ.), la prestazione di cauzione in misura inferiore al decimo del prezzo proposto (art. 571 cod. proc. civ.) determina l'inefficacia dell'offerta, ancorché il prestatore assuma di essere incorso in un mero errore di calcolo (art. 1430 cod. civ.). Infatti la prestazione della cauzione, che costituisce mero atto processuale in relazione al quale è irrilevante l'intento del soggetto, esprime soltanto la consegna del danaro ed il titolo in base al quale questa avviene, ma non contiene gli elementi di determinazione dell'ammontare della somma versata e non consente, quindi, di individuare l'errore nel quale il soggetto sia eventualmente incorso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1430, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 584

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)