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Sez. 3, Sentenza n. 3470 del 09/04/1999 (Rv. 525124 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO | Prestazione della cauzione in misura inferiore al decimo del prezzo dell'offerta - Decorso del termine di dieci giorni dall'incanto - Integrazione successiva della cauzione fino al decimo - Ammissibilità - Esclusione - Preteso errore di calcolo - Irrilevanza - Conseguenze - Inefficacia dell'offerta.
Stato
decisa il 1999-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525124-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO

In tema di espropriazione immobiliare, qualora sia stata formulata offerta di aumento del sesto dopo l'incanto, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., ma la prestazione della cauzione sia avvenuta in misura inferiore al decimo del prezzo proposto (come esige il secondo comma dell'art. 571 cod. proc. civ.), una volta decorso il termine di dieci giorni previsto dal primo comma dell'art. 584 cod. proc. civ., non è possibile un'integrazione della cauzione e si determina l'inefficacia dell'offerta, ancorché l'offerente, nell'offrire l'integrazione, assuma di essere incorso in un mero errore di calcolo ex art. 1430 cod. civ. Infatti, la prestazione della cauzione si concreta in un "adempimento fattuale" e come tale esprime soltanto la consegna del denaro ed il titolo in base al quale detta consegna avviene, mentre non contiene e non esprime la manifestazione degli elementi di determinazione dell'ammontare della somma versata e, quindi, non consente di individuare l'errore nel quale l'offerente prestatore della cauzione sia eventualmente incorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Civ. art. 1430

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)