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Sez. 3, Sentenza n. 1252 del 18/04/1972 (Rv. 357751 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE - DISTINZIONE DEI RISULTATI IN RIFERIMENTO ALL'ONERE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357751-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE - DISTINZIONE DEI RISULTATI IN RIFERIMENTO ALL'ONERE - ESCLUSIONE.*

In forza del principio dell'acquisizione processuale, le risultanze della prova testimoniale ammessa a richiesta di una delle parti, divengono comuni ad entrambi i contendenti ed il giudice e tenuto a valutarle senza che sia ulteriormente possibile discernere i risultati in riferimento al principio dell'Onere della prova. (V 1406'70, mass n 347196).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)