Sez. 2, Sentenza n. 4045 del 12/07/1979 (Rv. 400539 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - VALUTAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI PROBATORI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - VALUTAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI PROBATORI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il giudice del merito non e tenuto a discutere uno per uno i singoli elementi probatori acquisiti al giudizio; egli, infatti, e libero di attingere il proprio convincimento da quelli, fra essi, che ritenga piu idonei al caso concreto, purche dalla motivazione risulti che il suo convincimento si e formato attraverso la valutazione di tutti tali elementi, complessivamente considerati, dovendosi ritenere disattesi per implicito quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. (V 1626/74, mass n 369799; (V 1024/72, mass n 357751; (V 1995/71, mass n 352603).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)