Sez. 2, Sentenza n. 1951 del 19/05/1975 (Rv. 375651 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - PROVA - LETTERA DEL CONVENUTO AD UN TERZO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INOSSERVANZA - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - PROVA - LETTERA DEL CONVENUTO AD UN TERZO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INOSSERVANZA - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
E viziata da motivazione insufficiente la sentenza la quale si limiti ad affermare che la prova della legittimazione passiva del convenuto, in contestazione tra le parti, emerge 'in modo eloquentè da una lettera scritta dal convenuto ad un terzo estraneo alla causa, poiche, trattandosi di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, non solo sarebbe stata necessaria un'indagine particolarmente penetrante circa la sussistenza dell'animus confitendi, ma, nell'Esercizio della sua facolta di valutare liberamente la confessione, il giudice avrebbe dovuto dare una giustificazione della valutazione adottata, spiegando le ragioni del suo convincimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)