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Sez. 3, Sentenza n. 1050 del 21/01/2016 (Rv. 638655 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA | Locazione ad uso abitativo - Disdetta alla prima scadenza - Mancata destinazione dell'immobile all'uso indicato per ottenerne la restituzione - Sanzioni previste dall'art. 31 della l. n. 392 del 1978 e dall'art. 3 della l. n. 431 del 1998 - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638655-01

LOCAZIONE - DISDETTA

Le sanzioni del ripristino della locazione o del risarcimento del danno, previste a carico del locatore che abbia esercitato il diritto di diniego del rinnovo del contratto di locazione per una finalità non più realizzata (art. 31 della l. n. 392 del 1978 e art. 3, commi 3 e 5, della l. n. 431 del 1998), non sono applicabili qualora la tardiva o mancata destinazione dell'immobile all'uso dichiarato siano giustificate da esigenze, ragioni o situazioni non riconducibili al comportamento doloso o colposo del locatore stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non imputabile al locatore, e quindi non sanzionabile, la mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione, per i quali era stata esercitata la facoltà di diniego del rinnovo, perchè la causa di tale omissione era addebitabile alla conduttrice, che aveva instaurato un infondato giudizio di opposizione al rilascio, conclusosi solo dopo la scadenza del termine per l'inizio dei lavori stessi, previsto nel permesso di costruire).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3 com. 3, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)