Sez. 3, Sentenza n. 23794 del 07/11/2014 (Rv. 633356 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA | Locazioni ad uso abitativo - Disdetta alla prima scadenza - Mancata tempestiva destinazione dell'immobile all'uso indicato per ottenerne la restituzione - Ripristino della locazione - Limiti - Onere della prova incombente sul locatore.
LOCAZIONE - DISDETTA
Le sanzioni alternative di ripristino della locazione o di risarcimento del danno previste dall'art. 31 della legge 27 luglio 1978, n. 392, a carico del locatore che abbia ottenuto la disponibilità anticipata dell'immobile per una finalità non più realizzata (nella specie, per adibirlo ad abitazione di familiari), hanno fondamento contrattuale, sicché incombe sul locatore l'onere di provare di avere adempiuto all'obbligo corrispondente, ovvero di non aver potuto adempiere per cause ostative a lui non imputabili, ai sensi degli art. 1218 e 2697 codice civile.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST., Legge 11/07/1992 num. 333 art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)