Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 29/09/1965 (Rv. 313930 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - EFFICACIA PRECLUSIVA NEL PROCESSO CIVILE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - EFFICACIA PRECLUSIVA NEL PROCESSO CIVILE.*
L'art. 28 cod.proc.pen. - secondo cui, in omaggio alla unitarieta della funzione giurisdizionale ed alla prevalenza della giurisdizione penale su quella civile, la sentenza penale di condanna o di proscioglimento, pronunciata in seguito a giudizio divenuto irrevocabile, ha autorita di cosa giudicata quanto alla sussistenza dei fatti materiali con essa accertati- deve essere inteso nel senso che tutte le statuizioni di fatto del giudice penale concorrenti a formare il suo convincimento, in quanto indiretta e sostanziale correlazione con la pronuncia, hanno efficacia preclusiva per il giudice civile. L'autorita del giudicato non deve, pertanto, essere riconosciuta soltanto ai fatti compresi nella imputazione, ma anche a tutti gli accertamenti costituenti l'iter logico-giuridico, che il giudice deve necessariamente percorrere per l'attuazione della legge al caso concreto e, quindi, anche a quelli promananti dalla motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)