Sez. L, Sentenza n. 6657 del 13/11/1986 (Rv. 448815 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - NOZIONE - FATTISPECIE (CONDANNA PENALE DEL DATORE DI LAVORO PER OMISSIONE DI CONTRIBUZIONI ASSICURATIVE E SUA RILEVANZA NELLA CONTROVERSIA CIVILE CON IL LAVORATORE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO).*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - NOZIONE - FATTISPECIE (CONDANNA PENALE DEL DATORE DI LAVORO PER OMISSIONE DI CONTRIBUZIONI ASSICURATIVE E SUA RILEVANZA NELLA CONTROVERSIA CIVILE CON IL LAVORATORE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO).*
Nei fatti materiali che secondo il disposto dell'art. 28 cod. proc. pen. sono stati investiti dalla statuizione del giudice penale ed hanno quindi efficacia vincolante nel giudizio civile od amministrativo nel quale si controverta intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipenda dal loro accertamento, devono comprendersi non soltanto quelli enunciati espressamente nel capo di imputazione quali elementi costitutivi e circostanze del reato contestato, ma in genere tutti quei fatti materiali che, ponendosi come elementi logici necessari della decisione, devono necessariamente essere accertati dal giudice penale affinché possa essere pronunciata la condanna o l'assoluzione dell'imputato od anche affermata una circostanza del reato. (principio affermato in ipotesi di decreto penale di condanna del datore di lavoro per omissioni contributive e di Rilevanza dello stesso nella controversia civile con il lavoratore al fine di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti). (V 5079/82, mass n 422973; (V 2067/65, mass n 313930).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)