Sez. L, Sentenza n. 9539 del 12/09/1991 (Rv. 473818 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Revisione delle rendite | Consulenza tecnica di accertamento di un'invalidità permanente superiore al limite indennizzabile, successiva alla cessazione dell'inabilità temporanea assoluta - Diritto alla rendita - Sussistenza - Successivo accertamento di un miglioramento - Conseguenze.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Revisione delle rendite
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il diritto alla rendita dell'assicurato, ove la consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel corso del procedimento giudiziario ne abbia accertato - con riguardo alla cessazione dell'inabilità temporanea assoluta - un'inabilità permanente superiore al limite legale indennizzabile, non può essere escluso per il fatto che a seguito di un supplemento di indagini da parte dello stesso consulente si sia accertato un successivo miglioramento delle condizioni dell'assicurato medesimo, tale da ridurne l'inabilità (permanente) sotto il limite sopra indicato, atteso che la norma dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. è applicabile in funzione del riconoscimento di un'invalidità prima inesistente, non in senso inverso, restando previsto a favore dell'INAIL, nella detta ipotesi di miglioramento dell'assicurato, il solo rimedio del procedimento di revisione ai sensi dell'art. 83 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)