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Sez. L, Sentenza n. 766 del 28/01/1999 (Rv. 522708 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Consulenza tecnica di accertamento di un'invalidità permanente dell'inabilità temporanea assoluta - Diritto alla rendita - Sussistenza - Accertamento da parte del consulente di un successivo miglioramento - Rilevanza ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - Esclusione - Espletamento da parte dell'INAIL del procedimento di revisione - Necessità.
Stato
decisa il 1999-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522708-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il diritto alla rendita dell'assicurato, ove la consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel corso del procedimento giudiziario ne abbia accertato - con riguardo alla cessazione dell'inabilità temporanea assoluta - un'inabilità permanente superiore al limite legale indennizzabile, non può essere escluso per il fatto che a seguito di un'ulteriore indagine dello stesso o altro consulente d'ufficio si sia accertato un successivo miglioramento delle condizioni dell'assicurato, tale da ridurne l'inabilità (permanente) sotto il limite sopra indicato, atteso che la norma dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. è applicabile in funzione del riconoscimento di un'invalidità prima inesistente, non in senso inverso, restando previsto a favore dell'INAIL, nella detta ipotesi di miglioramento dell'assicurato, il solo rimedio del procedimento di revisione.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)