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Sez. L, Sentenza n. 712 del 23/01/1997 (Rv. 501985 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE | Riconoscimento di un fatto, a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte, costituente l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione - Confessione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Transazione su pretesa temeraria - Prova della temerarietà - Utilizzabilità delle dichiarazioni transattive costituenti reciproche concessioni - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501985-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE

Il riconoscimento di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di "animus confitendi", ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante. Ne consegue che al fine dell'annullamento della transazione su pretesa temeraria, a norma dell'art. 1971 cod. civ., la temerarietà della pretesa non può essere provata per mezzo delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di transazione circa le reciproche concessioni che ciascuna fa all'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)