Sez. 3, Sentenza n. 5564 del 14/09/1983 (Rv. 430505 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DI UN FATTO A SÈ SFAVOREVOLE E FAVOREVOLE ALL'ALTRA PARTE COSTITUENTE L'OGGETTO DI UNA DELLE RECIPROCHE CONCESSIONI DI UN CONTRATTO DI TRANSAZIONE - CONFESSIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DI UN FATTO A SÈ SFAVOREVOLE E FAVOREVOLE ALL'ALTRA PARTE COSTITUENTE L'OGGETTO DI UNA DELLE RECIPROCHE CONCESSIONI DI UN CONTRATTO DI TRANSAZIONE - CONFESSIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il riconoscimento di un fatto a sè sfavorevole e favorevole alla altra parte non ha natura confessoria, per Mancanza di animus confitendi, ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma S'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si Forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante. (Conf 4190/79, mass n 400705; (Conf 0733/77, mass n 384324; (Conf 3734/71, mass n 355535; (Conf 2326/68, mass n 334643).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)