Sez. 1, Sentenza n. 2509 del 28/04/1989 Ud. (dep. 22/02/1990) Rv. 183426 - 01
IMPUTABILITÀ - UBRIACHEZZA - UBRIACHEZZA VOLONTARIA - REATO COMMESSO DALL'UBRIACO - VALUTAZIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO - MODALITÀ.*
IMPUTABILITÀ - UBRIACHEZZA - UBRIACHEZZA VOLONTARIA - REATO COMMESSO DALL'UBRIACO - VALUTAZIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO - MODALITÀ.*
Nel caso di reato commesso in stato di ebbrezza alcoolica non accidentale né preordinata, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'agente, è decisivo l'atteggiamento psichico, sia pure abnorme, del momento in cui il fatto si è verificato: trattandosi di delitto doloso, la responsabilità del soggetto deve essere esclusa soltanto se risulti in concreto che il fatto è stato commesso per colpa o comunque non è stato voluto. (V mass n 155839; (Conf mass n 169945, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)