Sez. 2, Sentenza n. 6488 del 29/01/1985 Ud. (dep. 26/06/1985) Rv. 169945 - 01
IMPUTABILITÀ - UBRIACHEZZA - REATO COMMESSO DALLO UBRIACO - ACCERTAMENTO CONCRETO DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO - NECESSITÀ - DELITTO DOLOSO - COMMESSO PER COLPA O NON VOLUTO - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUTABILITÀ - UBRIACHEZZA - REATO COMMESSO DALLO UBRIACO - ACCERTAMENTO CONCRETO DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO - NECESSITÀ - DELITTO DOLOSO - COMMESSO PER COLPA O NON VOLUTO - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel caso di reato commesso in stato di ubriachezza non accidentale né preordinata, è decisivo, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ubriaco, l'atteggiamento psichico, sia pure abnorme, nel momento in cui il fatto si è verificato e quindi il reo risponde a titolo di dolo o di colpa: trattandosi di delitto doloso, la responsabilità del soggetto deve essere esclusa soltanto se risulti che, in concreto, il fatto è stato commesso per colpa o comunque non è stato voluto. (Conf mass n 102381; (Conf mass n 144028).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)