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Sez. L, Sentenza n. 6006 del 22/06/1994 (Rv. 487162 - 01)

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - "Ultra ed extra petita" | Principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato - Portata - Pronuncia fondata su una autonoma ricostruzione dei fatti di causa, alla stregua delle risultanze istruttorie, e su norme giuridiche da quelle invocate dalla parte - Legittimità - Fattispecie relativa all'applicazione della generale disciplina codicistica anziché la normativa sui licenziamenti individuali invocata dalla parte.
Stato
decisa il 1994-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487162-01

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - "Ultra ed extra petita"

Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc civ., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie - autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'insussistenza della violazione del suddetto principio in un caso nel quale il giudice "a quo", in accoglimento della domanda, aveva dichiarato l'inefficacia dei licenziamenti sottoposti al suo giudizio, aveva disposto la reintegrazione dei licenziati nel posto di lavoro ed aveva condannato il datore di lavoro al risarcimento dei danni, applicando peraltro la generale disciplina codicistica e non invece la normativa sui licenziamenti individuali, invocata dalla parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)