Sez. L, Sentenza n. 914 del 02/02/1996 (Rv. 495687 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Portata - Pronuncia fondata su ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti - Legittimità -.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)