Sez. 3 - , Sentenza n. 21242 del 20/10/2016 (Rv. 642947 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Pignoramento presso terzi - Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012 e dal D.L. n. 132 del 2014 - Modalità di introduzione - Atto di citazione - Esclusione - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO
In tema di pignoramento presso terzi, l'accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi della disciplina prevista dagli artt. 548 e 549 c.p.c., anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014, convertito nella l. n. 132 del 2014, pur svolgendosi come ordinario giudizio di cognizione, segue senza soluzione di continuità la dichiarazione mancata, negativa o contestata del terzo, necessitando per la sua introduzione solo della istanza del creditore rivolta al giudice della esecuzione, non della notificazione di un atto di citazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2014 num. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)