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Sez. 3, Sentenza n. 21799 del 28/10/2016 (Rv. 642961 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 - Necessità di conferimento di apposita procura al legale del creditore - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642961-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

Nel vigore degli artt. 548 e 549 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate sia dalla l. n. 228 del 2012 che dal d.l. n. 132 del 2014, convertito nella l. n. 162 del 2014, l'accertamento dell'obbligo del terzo, pur svolgendosi come ordinario giudizio di cognizione, segue - senza soluzione di continuità nell'ambito del procedimento - la dichiarazione mancata, negativa o contestata del terzo, sicché necessita per la sua introduzione soltanto di apposita istanza del creditore, la quale può e deve essere rivolta al giudice dell'esecuzione dal procuratore del creditore, munito di ogni più ampio potere per far conseguire al creditore un risultato utile, non occorrendo né il conferimento di una autonoma e distinta procura al difensore del creditore, né la notificazione di un atto di citazione avente il contenuto di cui all'art. 163 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 20 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 com. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)