Sez. L, Sentenza n. 9614 del 05/11/1996 (Rv. 500326 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Annullamento della sentenza impugnata con decisione nel merito a norma dell'art. 384 cod. proc. civ. novellato - Domanda di restituzione delle somme corrisposte in base alle sentenze di merito - Ammissibilità in sede di legittimità - Esclusione - Domande conseguenti alla cassazione - Competenza - Disciplina ex art. 389 per la cassazione senza rinvio - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE
È inammissibile in sede di legittimità la domanda di condanna dell'intimato alla restituzione, in conseguenza dell'annullamento della sentenza impugnata, delle somme corrisposte dal ricorrente in esecuzione delle sentenza di merito, anche nel caso in cui la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, decida la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, nel testo di cui all'art. 66 della legge n. 353 del 1990, in quanto ai fini della disciplina di cui all'art. 389 cod. proc. civ. della competenza per le domande conseguenti alla cassazione di una decisione, tale tipo di pronuncia integra un ulteriore caso di cassazione senza rinvio, con la conseguenza che deve ritenersi competente il giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, salva la possibilità, in caso di non configurabilità di un simile procedimento, di proporre le domande in questione davanti al giudice competente secondo le regole ordinarie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 389, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 66, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 144, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)