Sez. 2, Sentenza n. 11291 del 16/11/1993 (Rv. 484349 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Domande conseguenti alla cassazione | Domanda di riduzione in pristino - Competenza funzionale del giudice di rinvio - Sussistenza - Limiti - Conseguenze.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Domande conseguenti alla cassazione
La competenza a giudicare sulle domande di riduzione in pristino conseguenti alla cassazione della sentenza, spetta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., al giudice di rinvio, che può essere adito o con la citazione in riassunzione prevista dall'art. 392 cod. proc. civ., o con citazione autonoma, come consente l'art. 144 disp. att. cod. proc. civ.; tale competenza funzionale viene meno solo quando il giudizio di rinvio si sia estinto per mancata riassunzione in termini oppure quando si sia chiuso con sentenza definitiva che non abbia pronunciato sulle dette domande perché non proposte, con la conseguenza che la parte interessata può proporre le domande ripristinatorie al giudice competente secondo le norme ordinarie del codice di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 144, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)