Sez. 3, Sentenza n. 5244 del 23/04/1996 Ud. (dep. 27/05/1996) Rv. 205109 - 01
Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Ignoranza | Inevitabile - Configurabilità anche nei confronti di soggetti dotati di particolari conoscenze giuridiche - O dediti ad attività professionali o mestieri che presuppongono tali cognizioni - Condizioni - Fattispecie: piani di zona per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.).
Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Ignoranza
In tema di elemento soggettivo del reato, è configurabile l'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale anche nei confronti di quei soggetti dotati di particolari conoscenze giuridiche o dediti ad attività professionali o mestieri, che presuppongono tali condizioni, qualora la normativa, attinente alla specifica disciplina, oggetto di regolamentazione, presenti rilevanti ed oggettivi connotati di equivocità, che rendano ragionevolmente oscuro il precetto, contenente il divieto d'agire ovvero l'ordine di operare. In tal caso non può essere mosso alcun addebito di rimproverabilità all'agente, qualunque sia il suo grado di "socializzazione", non potendosi pretendere dal singolo un'astensione (tra l'altro impossibile nelle ipotesi di ordine positivo) o una paralisi di attività della vita di relazione, non dovuta, perché ascrivibili non alla coscienza d'illiceità della condotta da parte del privato, ma al cattivo funzionamento dell'apparato ordinamentale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che trova piena applicazione il suddetto principio, reputata estremamente complessa la normativa (legislazione vigente in materia di sussistenza dei vincoli paesistici con riferimento ai piani pluriennali di attuazione ed alla possibilità di inquadrare tra questi ultimi i piani di zona per l'edilizia economica e popolare - P.E.E.P.) e, nella sua diversificata formulazione, oggettivamente oscura per gli stessi tecnici del diritto, come dimostrato dai contrasti interpretativi in sede cautelare ed in sede di cognizione, ciò in presenza di vari atti dell'assessore all'urbanistica, il quale si era ripetutamente espresso per le non necessità del nulla osta in riferimento agli interventi di edilizia residenziale pubblica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)