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Sez. 3, Sentenza n. 14033 del 10/03/2011 Ud. (dep. 07/04/2011) Rv. 249923 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato paesaggistico - Ignoranza del vincolo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249923-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

L'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici) non è escluso dall'ignoranza del vincolo paesaggistico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di informarsi presso la P.A. prima di intraprendere un'attività rigorosamente disciplinata dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)