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Sez. 2, Sentenza n. 8330 del 01/09/1997 (Rv. 507424 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE | Ordinanza di revoca della provvisoria esecuzione - Impugnabilità - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507424-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE

L'ordinanza con la quale, in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venga revocata (anziché sospesa a termini dell'art. 649 cod. proc. civ.) la provvisoria esecuzione del decreto, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., giacché il provvedimento riveste carattere di interinalità, inidoneo come tale a pregiudicare la pronuncia di merito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)